Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 4136/86 è modificato come segue:

In vigore dal 2 feb 1988
1) il testo dell', paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. La classificazione dei prodotti di cui all'allegato I si basa sulla nomenclatura combinata (NC), fatto salvo l', paragrafo 7. Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono definite nell'allegato VI."; 2) all', paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente: "All'allegato IV bis figura la ripartizione tra gli Stati membri di detti limiti quantitativi per il periodo 1988-1991."; 3) il testo dell', paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente: "7. La definizione dei limiti quantitativi di cui all'allegato III e delle categorie di prodotti cui essi si applicano viene adeguata conformemente alla procedura di cui all' quando ciò si riveli necessario per evitare che qualsiasi successiva modifica alla nomenclatura combinata (NC) o qualsiasi decisione che modifichi la classificazione di tali prodotti determini una riduzione dei suddetti limiti quantitativi."; 4) all' sono aggiunti i due paragrafi seguenti: "8. I limiti quantitativi di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti la cui importazione non era sottoposta a restrizioni quantitative prima del 1g gennaio 1988 e che, con l'entrata in vigore della nomenclatura combinata (NC), verranno classificati a decorrere da questa data in una o più categorie di prodotti di cui all'allegato III. La presente disposizione si applica unicamente ai prodotti spediti dai paesi fornitori verso la Comunità anteriormente al 1g gennaio 1988. 9. L'immissione in libera pratica dei prodotti appartenenti a una o più categorie di prodotti la cui importazione era subordinata ad un limite quantitativo anteriormente al 1g gennaio 1988 continua ad essere effettuata alle stesse condizioni anche se, con l'entrata in vigore della nomenclatura combinata (NC), tali prodotti verranno classificati in una categoria diversa. La presente disposizione si applica unicamente al prodotti spediti dai paesi fornitori verso la Comunità anteriormente al 1g gennaio 1988."; 5) il testo dell', paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. Per i prodotti di cui all'allegato I, gli Stati membri notificano mensilmente alla Commissione, entro trenta giorni dalla fine di ciascun mese, i quantitativi totali importati durante tale mese, indicando il codice della nomenclatura combinata e le unità, incluse le eventuali unità supplementari del codice stesso. Le importazioni sono ripartite conformente alle procedure statistiche in vigore."; 6) l'allegato I è sostituito da quello che figura all'allegato I del presente regolamento; 7) è aggiunto l'allegato IV bis che figura nell'allegato II del presente regolamento; 8) l'allegato VI è sostituito da quello che figura nell'allegato III del presente regolamento; 9) il testo del paragrafo 6 dell'allegato VII bis è sostituito dal testo seguente: "6. Le disposizioni degli del regolamento si applicano ai quantitativi indicati nelle tabelle B e C allegate, esclusi i trasferimenti tra questi limiti quantitativi e quelli di cui all'allegato IV."; 10) è aggiunta all'allegato VII bis la tabella C che figura all'allegato IV del presente regolamento; 11) per gli anni 1988-1991, i codici della nomenclatura combinata di cui alla colonna 2 del nuovo allegato I sostituiscono i numeri della tariffa doganale comune e i codici Nimexe di cui alle colonne 2 e 3 dell'allegato III.
Storico versioni

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