Art. 5

In vigore dal 2 feb 1988
1. Se una decisione di classificazione presa conformemente alle attuali procedure comunitarie determina un cambiamento nella classificazione precedente oppure una modifica di categoria per qualsiasi prodotto oggetto del presente regolamento, le competenti autorità degli Stati membri concedono un preavviso di trenta giorni a decorrere dalla data della notifica della Comunità, per la messa in vigore della decisione. 2. I prodotti spediti anteriormente alla data di applicazione della decisione rimangono subordinati alla precedente classificazione, sempre che le merci in oggetto siano presentate all'importazione nella Comunità entro sessanta giorni a decorrere da tale data.
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Art. 5 Regolamento (UE) 1988/768 | Portale Normativo