Art. 4
In vigore dal 2 feb 1988
La Commissione informa le competenti autorità dei paesi fornitori di qualsiasi decisione presa conformemente alle procedure in vigore nella Comunità in materia di classificazione dei prodotti oggetto del presente regolamento, al più tardi entro un mese dalla loro adozione. Tale comunicazione comprende:
a) una descrizione dei prodotti interessati,
b) la relativa categoria e il codice della nomenclatura combinata (codice NC),
c) le ragioni che hanno motivato la suddetta decisione.
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