Art. 6

In vigore dal 29 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciuascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (4) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 11. (5) GU n. 155 del 18. 9. 1965, pag 2560/65. (6) GU n. L 107 dell'8. 5. 1968, pag. 6. (1) GU n. L 170 del 19. 7. 1968, pag. 14. (2) GU n. L 38 del 10. 2. 1983, pag. 12. (3) GU n. L 286 del 14. 11. 1969, pag. 22. (1) GU n. L 165 del 23. 7. 1971, pag. 23.
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Art. 6 Regolamento (UE) 1987/4159 | Portale Normativo