Art. 2

In vigore dal 29 dic 1987
Il testo dell' del regolamento (CEE) n. 564/68 della Commissione, del 24 aprile 1968, relativo alla non fissazione di importi supplementari per le importazioni di suini vivi e di suini macellati provenienti dalla Polonia (6), è sostituito dal testo seguente: «I prelievi determinati a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio (*) non vengono maggiorati di un importo supplementare per le >SPAZIO PER TABELLA> (*) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1».
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Art. 2 Regolamento (UE) 1987/4159 | Portale Normativo