Art. 3

In vigore dal 29 dic 1987
Il testo dell' del regolamento (CEE) n. 998/68 della Commissione, del 18 luglio 1968, relativo alla non fissazione di importi supplementari per le importazioni di suini macellati e di alcuni tagli di suino, provenienti dall'Ungheria (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 328/83 (2), è sostituito dal testo seguente: «I prelievi determinati a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio (*) non vengono maggiorati di un importo supplementare per le importazioni dei seguenti prodotti originari e provenienti dall'Ungheria: >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> (*) GU n. L 282 dell' 1. 11. 1975, pag. 1».
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