Art. 4

In vigore dal 29 dic 1987
Il testo dell' del regolamento (CEE) n. 2260/69 della Commissione, del 13 novembre 1969, relativo alla non fissazione di importi supplementari per le importazioni di suini vivi e di suini macellati in provenienza dalla Romania (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 328/83 è sostituito dal testo seguente: « I prelievi determinati a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio (*) non vengono maggiorati di un importo supplementare per le importazioni dei seguenti prodotti originari e provenienti dalla Romania: >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> (*) GU n. L 282 dell' 1. 11. 1975, pag. 1.»
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Art. 4 Regolamento (UE) 1987/4159 | Portale Normativo