Art. 6
In vigore dal 22 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.
Per la CommissioneCOCKFIELDVicepresidente
(1)GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
(2)GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 1.
(3)GU n. L 351 del 12. 12. 1986, pag. 1.
(4)GU n. L 230 del 17. 8. 1987, pag. 1.
(5)GU n. L 272 del 5. 10. 1983, pag. 1.
(6)GU n. L 251 del 2. 9. 1987, pag. 13.
(7)GU n. L 251 del 2. 9. 1987, pag. 14.
ALLEGATO I
ALLEGATO V TASSI FORFETTARI DI RENDIMENTO >SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO II
ALLEGATO VII ELENCO DEI PRODOTTI COMPENSATORI AI QUALI PUÒ APPLICARSI LA TASSAZIONE SPECIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 21, PARAGRAFO 1, LETTERA A), PRIMO TRATTINO, DEL REGOLAMENTO DI BASE >SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO III
ALLEGATO Elenco di cui all' >SPAZIO PER TABELLA>
Storico versioni
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