Art. 6

In vigore dal 22 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987. Per la CommissioneCOCKFIELDVicepresidente (1)GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2)GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 1. (3)GU n. L 351 del 12. 12. 1986, pag. 1. (4)GU n. L 230 del 17. 8. 1987, pag. 1. (5)GU n. L 272 del 5. 10. 1983, pag. 1. (6)GU n. L 251 del 2. 9. 1987, pag. 13. (7)GU n. L 251 del 2. 9. 1987, pag. 14. ALLEGATO I ALLEGATO V TASSI FORFETTARI DI RENDIMENTO >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II ALLEGATO VII ELENCO DEI PRODOTTI COMPENSATORI AI QUALI PUÒ APPLICARSI LA TASSAZIONE SPECIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 21, PARAGRAFO 1, LETTERA A), PRIMO TRATTINO, DEL REGOLAMENTO DI BASE >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III ALLEGATO Elenco di cui all' >SPAZIO PER TABELLA>
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Art. 6 Regolamento (UE) 1987/4151 | Portale Normativo