Art. 2

In vigore dal 22 dic 1987
L'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2458/87 è sostituito col testo seguente « 2. Il paragrafo 1 non pregiudica le decisioni che permettono la non imputazione sui contingenti all'esportazione di ceneri e residui di rame e delle sue leghe del numero di codice 2620 della nomenclatura combinata e di cascami e rottami di rame e delle sue leghe del numero di codice 7404 00 della nomenclatura combinata. »
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