Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 3677/86 è modificato come segue :
In vigore dal 22 dic 1987
1)L'indicazione « della sottovoce 17.01 B della tariffa doganale comune » che figura all'articolo 29, para- grafo 2 è sostituita dalla seguente indicazione : « delle sottovoci 1701 11 o 1701 12 della nomenclatura combinata ».
2)L'articolo 53 è sostituito dal testo seguente :
« Articolo 53 1. Quando le merci d'importazione sono oli d'oliva dei numeri di codice 1509 o 1510 della nomenclatura combinata e l'immissione in libera pratica di dette merci, sia tal quali, sia in forma di prodotti compensatori dei numeri di codice 1509 90 00 o 1510 00 90 della nomenclatura combinata è autorizzata, il prelievo da riscuotere è :
-il prelievo agricolo indicato nel titolo d'importazione rilasciato nel quadro della gara, fatto salvo il disposto dell', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3136/78(2) ;
oppure -l'ultimo prelievo agricolo minimo fissato dalla Commissione anteriormente alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, quando è presentato il titolo di cui all' del presente regolamento o quando la quantità immessa in libera pratica è uguale o inferiore a 100 kg.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche quando le merci d'importazione sono olive dei numeri di codice 0709 90 39 oppure 0711 20 90 della nomenclatura combinata ed è autorizzata l'immissione in libera pratica di prodotti compensatori dei numeri di codice 1509 90 00 oppure 1510 00 90 della nomenclatura combinata. »
3)All'allegato III il titolo della prima colonna è sostituito con « capitolo della nomenclatura combinata » e la cifra « 73 » con « 72 ».
a)Il primo capoverso della voce « Risi » è sostituito col testo seguente :
« Risi I risi di cui ai numeri di codice 1006 10 (ad esclusione del numero di codice 1006 10 10), 1006 20 oppure 1006 30 della nomenclatura combinata sono da considerarsi merci equivalenti ai risi importati compresi nello stesso numero di codice della nomenclatura combinata solo se appartengono alla medesima rubrica ed hanno un rapporto lunghezza/larghezza compreso nella medesima suddivisione di rubrica. »
b)Alla voce « ceneri e residui di rame e delle sue leghe » il titolo è sostituito con il testo seguente :
« cenere e residui di rame e delle sue leghe del numero di codice ex 2620 e cascami e rottami di rame e delle sue leghe del numero di codice 7404 00 della nomenclatura combinata ».
c)Il primo capoverso del dispositivo « frumenti » è sostituito con il testo seguente :
« Frumenti È vietato il ricorso alla compensazione per equivalenza tra frumenti teneri del numero di codice 1001 90 99 della nomenclatura combinata raccolti nella Comunità, frumenti duri del numero di codice 1001 10 90 della nomenclatura combinata raccolti nella Comunità e frumenti importati classificati nel medesimo numero di codice della nomenclatura combinata raccolti in un paese terzo. »
5)Il testo dell'allegato V è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.
6)Il testo dell'allegato VII è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
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