Art. 4

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2656/87 è sostituito con il testo seguente :

In vigore dal 22 dic 1987
« Per l'applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1999/85, si deve considerare che sussistano le condizioni economiche richieste, nel caso del frumento duro del numero di codice 1001 10 90 della nomenclatura combinata, se scopo delle operazioni di perfezionamento attivo sia la trasformazione del frumento duro in paste alimentari dei numeri di codice 1902 11 00 e 1902 19 della nomenclatura combinata, da esportare negli Stati Uniti d'America per esservi immesse in consumo. »
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