Art. 5

In vigore dal 9 dic 1987
La merce deve avere ricevuto totalmente la destinazione particolare prescritta prima della scadenza del termine di un anno dalla data in cui la dichiarazione di immissione in libera pratica è stata accettata dalle autorità competenti. Tuttavia, tale termine può essere prorogato dalle autorità competenti se la merce non è stata utilizzata per la destinazione particolare per motivi di caso fortuito o di forza maggiore ovvero per esigenze inerenti al processo tecnico di lavorazione o di trasformazione della merce.
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Art. 5 Regolamento (UE) 1987/4142 | Portale Normativo