Art. 10

In vigore dal 9 dic 1987
L'utilizzazione della merce per una destinazione diversa da quella prescritta dal regime tariffario favorevole di cui all' è ammessa dalle autorità competenti solo se il titolare dell'autorizzazione dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti, che la merce non ha potuto ricevere la destinazione particolare prescritta per ragioni inerenti ad esso (titolare) ovvero alla merce stessa. Il beneficio di cui al comma precedente è subordinato al pagamento da parte del titolare dell'autorizzazione dell'importo dei dazi non riscossi, senza pregiudizio degli interessi moratori eventualmente esigibili.
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Art. 10 Regolamento (UE) 1987/4142 | Portale Normativo