Art. 2

In vigore dal 9 dic 1987
Ai sensi del presente regolamento, per «importo dei dazi non riscossi» si intende la differenza tra l'importo dei dazi all'importazione, risultanti dall'applicazione del regime tariffario favorevole previsto dall', e l'importo dei dazi all'importazione esigibili in mancanza di un tale regime. Il momento da prendere in considerazione per la determinazione dell'importo dei dazi non riscossi è quello della data di accettazione, da parte delle autorità competenti, della dichiarazione di immissione in libera pratica della merce. Ai sensi del presente regolamento, sono considerati come «dazi all'importazione» tanto i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente quanto i prelievi agricoli e le altre imposizioni all'importazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili, ai sensi dell'articolo 235 del trattato, a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:4142:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo