Art. 4
In vigore dal 9 dic 1987
1. Le autorità competenti possono, se lo ritengono opportuno, limitare la durata di validità dell'autorizzazione concessa conformemente all'.
2. L'autorizzazione concessa conformemente all' può essere revocata dalle autorità competenti quando il titolare di essa non soddisfa più a una delle obbligazioni o condizioni previste dal presente regolamento, ovvero non offre più tutte le garanzie ritenute utili da dette autorità.
3. In caso di revoca, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a versare immediatamente l'importo dei dazi non riscossi relativi alle merci che non hanno ancora ricevuto la destinazione particolare prescritta.
Storico versioni
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