Art. 4

In vigore dal 9 dic 1987
Il certificato, in caso di frazionamento della spedizione, previsto all', la fotocopia del certificato, deve essere presentato alle autorità doganali dello Stato membro importatore nel termine di sei mesi a decorrere dalla data del rilascio, contestualmente alla merce cui si riferisce.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:4135:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Regolamento (UE) 1987/4135 | Portale Normativo