Art. 9

In vigore dal 9 dic 1987
In caso di frazionamento della spedizione, per ogni partita proveniente dal frazionamento dev'essere fatta una fotocopia del certificato originale. Le fotocopie e il certificato originale devono essere presentati alla dogana presso la quale si trovano le merci. Ogni fotocopia deve indicare il nome e l'indirizzo del destinatario della partita e recare la dicitura in inchiostro rosso «Estratto valido per ..... kg» (in cifre e in lettere) nonché menzionare il luogo e la data del frazionamento. Tali annotazioni sono autenticate mediante apposizione del timbro dell'ufficio doganale e della firma del funzionario doganale responsabile. Il certificato originale dev'essere munito dell'idonea annotazione in merito al frazionamento della spedizione e deve essere conservato dalla competente dogana.
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Art. 9 Regolamento (UE) 1987/4135 | Portale Normativo