Art. 2

In vigore dal 9 dic 1987
1. Il certificato, conforme al modello figurante nell'allegato I, è stampato e redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità come pure, all'occorrenza, in una lingua ufficiale del paese d'esportazione. Il formato del certificato è di circa 210 × 297 mm. La carta da utilizzare è una carta di colore bianco, pesante almeno 40 g per ogni metro quadrato. 2. Ogni certificato è contraddistino da un numero d'ordine attribuito dall'organismo emittente. 3. Le autorità doganali dello Stato membro in cui i prodotti sono presentati possono esigere la traduzione del certificato.
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