Art. 1
L'ammissione nelle sottovoci della nomenclatura combinata:
In vigore dal 9 dic 1987
- 3102 50 10 del nitrato di sodio naturale,
- 3105 90 10 del nitrato sodico potassico naturale, consistente in un miscuglio naturale di nitrato di sodio e di nitrato di potassio (la proporzione di potassio può
raggiungere 44 %), con tenore globale di azoto non superiore a 16,30 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco;
è subordinata alla presentazione di un certificato di qualità rispondente alle esigenze definite nel presente regolamento.
Storico versioni
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