Art. 6

In vigore dal 10 set 1987
Le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione, non oltre la fine di ogni mese, i dati statistici relativi ai quantitativi di paste alimentari, per sottovoce tariffaria, per i quali nel corso del mese precedente sono stati vidimati certificati dagli uffici doganali in cui hanno luogo le accettazioni delle dichiarazioni di esportazione; le comunicazioni sono inviate all'indirizzo seguente: Commissione delle Comunità europee DG III/B/2 rue de la Loi, 200 B - 1049 Bruxelles.
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Art. 6 Regolamento (UE) 1987/2723 | Portale Normativo