Art. 2

In vigore dal 10 set 1987
1. Per l'esportazione verso gli Stati Uniti d'America di merci comprese nella voce 19.03 della tariffa doganale comune, le autorità competenti degli Stati membri in cui ha luogo l'accettazione, da parte dei servizi doganali, della dichiarazione di esportazione, rilasciano, su richiesta degli interessati, un « certificate for the esport with refund of pasta to the USA », in appresso denominato « certificato P 2 ». 2. Il « certificato P 2 », che comprende un originale e tre copie, è redatto su un modello conforme a quello che figura nell'allegato I e in conformità delle condizioni tecniche specificate nell'allegato II.
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