Art. 1

In vigore dal 10 set 1987
1. In caso di esportazione delle merci comprese nella voce 19.03 della tariffa doganale comune verso una destinazione diversa dagli Stati Uniti d'America, la restituzione specifica fissata per l'esportazione dei cereali sotto forma di merci della voce 19.03 della tariffa doganale comune verso gli Stati Uniti d'America non è presa in considerazione: - per la determinazione del tasso più basso della restituzione ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 2730/79; - per l'applicazione dell', paragrafo 7 e dell', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 565/80. 2. Nel caso di prodotti cerealicoli che si trovino in una delle situazioni previste dall'articolo 9, paragrafo 2 del trattato, e che siano utilizzati per la fabbricazione di merci comprese nella voce 19.03 della tariffa doganale comune, nella quale sono altresì incorporati certi quantitativi di cereali posti sotto il regime di perfezionamento attivo, l'esportazione delle suddette merci verso gli Stati Uniti d'America non dà diritto al beneficio della restituzione all'esportazione per i suddetti prodotti.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1987/2723 | Portale Normativo