Art. 7
In vigore dal 10 set 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile alle esportazioni per le quali l'accettazione, da parte dei servizi doganali, della dichiarazione di esportazione ha avuto luogo a decorrere dal 1o ottobre 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1987.
Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.
(4) GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.
(5) GU n. L 113 del 30. 4. 1987, pag. 27.
(6) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.
(7) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 1.
(8) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.
ALLEGATO II
Disposizioni relative al certificato di cui all', paragrafo 2
1. Il formulario sul quale viene redatto il « Certificato for the export with refund of pasta to the USA » è stampato su carta bianca senza paste meccaniche o colla per scrittura; è di peso compreso tra 40 e 65 grammi per metro quadro. Esso può venire altresì stampato su carta autocopiante che presenti le stesse caratterestiche.
2. Il formato dei formulari è di 210 x 297 millimetri (formato A4).
3. Spetta agli Stati membri procedere o far procedere alla stampa dei formulari.
4. Gli Stati membri possono esigere che il certificato utilizzato sul loro territorio sia redatto in una delle loro lingue ufficiali, oltre al testo in lingua inglese.
5. L'originale e le copie sono compilati o a macchina, o a mano; in quest'ultimo caso, devono essere compilati con inchiostro e in stampatello.
Storico versioni
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