Art. 9
Nel caso in cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma:
In vigore dal 21 ago 1987
- la prova di cui all', paragrafo 2 è presentata anteriormente al 1o giugno 1988,
- la prova che il vino è stato distillato non può essere presentata dal distillatore prima di quella di cui all', paragrafo 2,
- il pagamento del prezzo d'acquisto di cui all', paragrafo 1, viene effettuato entro un mese dalla presentazione all'autorità competente per il riconoscimento del contratto, della prova di cui all', paragrafo 2 tranne se il periodo restante per l'esecuzione della suddetta disposizione è più lungo.
Storico versioni
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