Art. 7

In vigore dal 21 ago 1987
1. Le disposizioni del presente regolamento relative ai vini rossi si applicano anche ai vini rosati. 2. Le disposizioni del presente regolamento relative a un determinato tipo di vino da tavola si applicano anche ai vini da tavola che si trovano in stretta relazione economica con tale tipo di vino da tavola. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerati in stretta relazione economica con il vino da tavola del tipo: - A I, vini da tavola bianchi che non appartengono ai tipi A I, A II o A III, - R I, i vini da tavola rossi aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore a 12,5 % vol e che non appartengono ai tipi R I o R III, - R II, i vini da tavola rossi aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 12,5 % vol e che non appartengono al tipo R III. 3. In Spagna, a norma dell'articolo 125, paragrafo 1 dell'atto di adesione, i produttori possono consegnare alla distillazione il prodotto ottenuto dal taglio di un vino atto a diventare un vino da tavola bianco o con un vino da tavola bianco di produzione propria con un vino atto a diventare un vino da tavola rosso o con un vino da tavola rosso di propria produzione. A tal fine il prodotto in esame è assimilato a un vino di tavola bianco di tipo A I.
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