Art. 12
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
In vigore dal 21 ago 1987
- entro e non oltre il 20 gennaio 1988, i quantitativi di vino e di vino alcolizzato indicati nei contratti di consegna presentati per l'approvazione,
- entro e non oltre il 25 febbraio 1988, i quantitativi di vino e di vino alcolizzato indicati nei contratti di consegna approvati.
2. I distillatori inviano all'organismo d'intervento, entro e non oltre il 10 di ogni mese, una distinta dei quantitativi di vino distillati nel corso del mese precedente, ripartiti a seconda delle categorie di cui all', paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 2179/83.
3. Gli Stati membri comunicano per telescrito alla Commissione, entro e non oltre il 20 di ogni mese per il mese precedente, i quantitativi di vino e di vino alcolizzato distillati, ripartiti secondo, il colore, e i quantitativi espressi in alcole puro, di prodotti ottenuti, distinguendoli conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 30 settembre 1988, i casi in cui il distillatore o l'elaboratore non hanno adempiuto ai rispettivi obblighi e le conseguenti misure adottate. Articolo 13
La conversione in moneta nazionale degli importi di cui al presente regolamento è effettuata applicando il tasso rappresentativo vigente nel settore del vino il 1o settembre 1987.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:2544:oj#art-12