Art. 8
In vigore dal 21 ago 1987
Il distillatore che non ha richiesto l'anticipo di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2179/83 è tenuto, se del caso, a presentare all'organismo d'intervento, entro 4 mesi dalla data dell'entrata in distilleria del vino, la prova che il prezzo d'acquisto del vino è stato da lui effettivamente pagato al produttore entro i termini stabiliti dall', paragrafo 2.
Qualora tale prova sia fornita entro i due mesi successivi al termine stabilito e tale ritardo non sia dovuto a negligenza grave del distillatore, l'organismo d'intervento versa un aiuto diminuito del 20 % o recupera il 20 % dell'aiuto già versato. Dopo la scadenza di quest'ultimo termine, l'organismo d'intervento non versa più alcun aiuto o recupera la totalità dell'aiuto già versato.
Se si considera che il distillatore non ha pagato il prezzo minimo d'acquisto al produttore, l'organismo d'intervento versa al produttore anteriormente al 1o maggio 1989, un importo pari all'aiuto, eventualmente tramite l'organismo d'intervento dello Stato membro del produttore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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