Art. 4
In vigore dal 29 lug 1987
1. Per gli esercizi 1987 e 1988, le spese di finanziamento sugli importi di cui all' sono calcolate in conformità dell'allegato formulario n. 2 e prelevate mensilmente.
2. A decorrere dall'esercizio 1989, previa detrazione del rimborso che deve avvenire nel corso del primo trimestre, le spese di finanziamento sono calcolate sugli importi residui come indicato alla colonna (a) dell'allegato formulario n. 3 e prelevate in rate mensili costanti.
Storico versioni
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