Art. 1

In vigore dal 29 lug 1987
In deroga all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3184/83, l'importo delle perdite di cui all', paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1883/78 viene prelevato, a decorrere dall'esercizio 1989, in conformità delle disposizioni che seguono.
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