Art. 2
In vigore dal 29 lug 1987
L'importo delle perdite di cui all', paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1883/78, calcolato in conformità del terzo comma per mezzo dell'allegato formulario n. 1, viene detratto dalle spese dichiarate nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3184/83 e nella tabella IX del regolamento (CEE) n. 1723/72 della Commissione (8) ed è conseguentemente escluso dall'importo da prelevare in conformità dell', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3184/83.
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