Art. 9
In vigore dal 13 lug 1987
I contenitori posti sotto il regime dell'ammissione temporanea potranno essere utilizzati nel traffico interno prima della loro riesportazione fuori del territorio doganale della Comunità. Tuttavia i contenitori possono essere utilizzati una volta sola durante ogni permanenza in uno Stato membro per il trasporto delle merci caricate all'interno del territorio di detto Stato membro per essere scaricate all'interno del territorio dello stesso Stato membro quando i contenitori dovrebbero altrimenti compiere un viaggio a vuoto all'interno di detto Stato membro.
Storico versioni
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