Art. 13

In vigore dal 13 lug 1987
Fino a quando non saranno adottate norme comunitarie nel settore considerato, il presente regolamento non pregiudica l'applicazione, da parte degli Stati membri, di franchigie particolari previste a favore delle forze armate stazionate nel territorio doganale di uno Stato membro conformemente all'articolo 136 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3822/85 (2).
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