Art. 16
In vigore dal 13 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1987.
Esso è applicabile sei mesi dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di applicazione che saranno adottate secondo la procedura prevista all'.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. SIMONSEN
(1) GU n. C 4 del 7. 1. 1984, pag. 3.
(2) GU n. C 104 del 16. 4. 1984, pag. 116.
(3) GU n. C 248 del 17. 9. 1984, pag. 6.
(4) GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 1.
(5) GU n. L 155 del 14. 6. 1985, pag. 54.
(6) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.
(1) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.
(2) GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 22.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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