Art. 16

Art. 16

In vigore dal 13 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1987. Esso è applicabile sei mesi dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di applicazione che saranno adottate secondo la procedura prevista all'. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente P. SIMONSEN (1) GU n. C 4 del 7. 1. 1984, pag. 3. (2) GU n. C 104 del 16. 4. 1984, pag. 116. (3) GU n. C 248 del 17. 9. 1984, pag. 6. (4) GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 1. (5) GU n. L 155 del 14. 6. 1985, pag. 54. (6) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1. (1) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1. (2) GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 22.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:2096:oj#art-16