Art. 11

In vigore dal 13 lug 1987
1. Il regime dell'ammissione temporanea si conclude quando il contenitore posto in detto regime viene esportato fuori del territorio doganale della Comunità o, in vista di una sua successiva esportazione, viene posto: - in zona franca o - nel regime del deposito, ovvero - nel regime del perfezionamento attivo con il sistema della sospensione. 2. In casi eccezionali le autorità doganali possono accettare la conclusione del regime autorizzando che il contenitore sia: - immesso in libera pratica; - posto sotto il regime della trasformazione in dogana; - distrutto sotto il controllo dell'autorità doganale; i residui e rottami risultanti da tale distruzione possono essere riesportati fuori del territorio doganale della Comunità oppure essere oggetto di una delle altre destinazioni previste nel presente articolo; - abbandonato a favore del Tesoro pubblico se tale possibilità è prevista dalla regolamentazione nazionale. La conclusione del regime alle condizioni di cui al primo comma può avvenire direttamente oppure previo passaggio per una zona franca o per uno dei regimi di cui al paragrafo 1. 3. I pezzi difettosi e i pezzi staccati tolti dai contenitori dopo la riparazione o la manutenzione devono avere una delle destinazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
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