Art. 5

In vigore dal 13 lug 1987
I contenitori assoggettati al regime dell'ammissione temporanea possono restare nel territorio doganale della Comunità per un periodo massimo di dodici mesi. Tuttavia, quando circostanze particolari lo giustifichino, il periodo può essere prorogato per consentire l'utilizzazione autorizzata.
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