Art. 3
In vigore dal 13 lug 1987
1. L'ammissione temporanea dei contenitori autorizzati per il trasporto sotto suggellamento doganale o semplicemente muniti di marchio è ammessa senza formalità all'atto della loro introduzione nel territorio doganale della Comunità per conto dei loro proprietari, utilizzatori o rispettivi rappresentanti.
2. I contenitori diversi da quelli previsti al paragrafo 1 sono ammessi al beneficio del regime dell'ammissione temporanea previa autorizzazione dell'autorità doganale dello Stato membro in cui è stato chiesto di ammettere detti contenitori a tale regime.
Storico versioni
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