Art. 2

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

In vigore dal 13 lug 1987
a) « contenitore », un dispositivo per il trasporto (telaio, cisterna amovibile, carrozzeria amovibile o altro dispositivo analogo): - che costituisce uno scompartimento, totalmente o parzialmente chiuso, destinato a contenere delle merci; - che ha carattere permanente ed è pertanto abbastanza resistente da poter essere usato ripetutamente; - che è specialmente concepito per facilitare il trasporto delle merci, senza rottura del carico, mediante uno o più modi di trasporto; - che è concepito in maniera da essere facilmente manipolato, specialmente durante il suo trasbordo da un modo di trasporto ad un altro; - che è concepito in maniera da essere facilmente riempito e vuotato e che ha un volume interno di almeno un metro cubo. Le piattaforme caricabili (« flat ») sono assimilate ai contenitori. Tuttavia si possono autorizzare deroghe in conformità della procedura di cui all'. La definizione dei contenitori può essere completata secondo la stessa procedura per tener conto dell'evoluzione tecnica. Il termine « contenitore » comprende gli accessori e le attrezzature del contenitore in base alla sua categoria, a condizione che siano trasportati con il contenitore. Il termine « contenitore » non comprende i veicoli, gli accessori o pezzi staccati dei veicoli, né gli imballaggi; b) « dazi all'importazione », la definizione data a questi termini dall', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3599/82; c) « autorità doganale », qualsiasi autorità competente per l'applicazione della normativa doganale, anche se detta autorità non fa parte dell'amministrazione delle dogane; d) « traffico interno », il trasporto delle merci caricate all'interno del territorio doganale della Comunità per essere scaricate sempre all'interno di tale territorio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:2096:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo