Art. 3

1. Per la campagna di commercializzazione 1987/1988 il prezzo minimo d'acquisto è fissato:

In vigore dal 2 lug 1987
a) per la Spagna a: - 25,77 ECU/100 kg per i piselli; - 24,86 ECU/100 kg per le fave e le favette; - 27,19 ECU/100 kg per i lupini dolci; b) per gli altri Stati membri a: - 25,77 ECU/100 kg per i piselli; - 24,86 ECU/100 kg per le fave e le favette; - 28,90 ECU/100 kg per i lupini dolci. 2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 si riferisce a prodotti alla rinfusa, di qualità sana, leale e mercantile, aventi il 3 % di impurità e, per i prodotti non trasformati, il 14 % di umidità.
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