Art. 3
1. Per la campagna di commercializzazione 1987/1988 il prezzo minimo d'acquisto è fissato:
In vigore dal 2 lug 1987
a) per la Spagna a:
- 25,77 ECU/100 kg per i piselli;
- 24,86 ECU/100 kg per le fave e le favette;
- 27,19 ECU/100 kg per i lupini dolci;
b) per gli altri Stati membri a:
- 25,77 ECU/100 kg per i piselli;
- 24,86 ECU/100 kg per le fave e le favette;
- 28,90 ECU/100 kg per i lupini dolci.
2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 si riferisce a prodotti alla rinfusa, di qualità sana, leale e mercantile, aventi il 3 % di impurità e, per i prodotti non trasformati, il 14 % di umidità.
Storico versioni
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