Art. 4

In vigore dal 2 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente K. E. TYGESEN EWG:L184UMBI00.97 FF: 1LIT; SETUP: 01; Hoehe: 645 mm; 149 Zeilen; 5058 Zeichen; Bediener: HELM Pr.: C; Kunde: 39361 Montan Italien (1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28. (2) GU n. L 292 del 16. 10. 1986, pag. 1. (3) GU n. C 89 del 3. 4. 1987, pag. 34. (4) GU n. C 156 del 15. 6. 1987. (5) GU n. C 150 del 9. 6. 1987, pag. 8.
Storico versioni

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