Art. 4
In vigore dal 2 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
K. E. TYGESEN
EWG:L184UMBI00.97
FF: 1LIT; SETUP: 01; Hoehe: 645 mm; 149 Zeilen; 5058 Zeichen;
Bediener: HELM Pr.: C;
Kunde: 39361 Montan Italien
(1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.
(2) GU n. L 292 del 16. 10. 1986, pag. 1.
(3) GU n. C 89 del 3. 4. 1987, pag. 34.
(4) GU n. C 156 del 15. 6. 1987.
(5) GU n. C 150 del 9. 6. 1987, pag. 8.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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