Art. 1

In vigore dal 2 lug 1987
1. Per la campagna di commercializzazione 1987/1988 il prezzo limite per l'aiuto di cui all' del regolamento (CEE) n. 1431/82 è fissato: a) per la Spagna a: - 44,76 ECU/100 kg per i piselli, le fave e le favette; - 40,43 ECU/100 kg per i lupini dolci; b) per gli altri Stati membri a: - 44,76 ECU/100 kg per i piselli, le fave e le favette; - 43,05 ECU/100 kg per i lupini dolci. 2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 si riferisce ai panelli di soia aventi un tenore: - di proteine gregge totali del 44 %; - di umidità dell'11 %.
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