Art. 1
In vigore dal 2 lug 1987
1. Per la campagna di commercializzazione 1987/1988 il prezzo limite per l'aiuto di cui all' del regolamento (CEE) n. 1431/82 è fissato:
a) per la Spagna a:
- 44,76 ECU/100 kg per i piselli, le fave e le
favette;
- 40,43 ECU/100 kg per i lupini dolci;
b) per gli altri Stati membri a:
- 44,76 ECU/100 kg per i piselli, le fave e le
favette;
- 43,05 ECU/100 kg per i lupini dolci.
2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 si riferisce ai panelli di soia aventi un tenore:
- di proteine gregge totali del 44 %;
- di umidità dell'11 %.
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