Art. 3

In vigore dal 2 lug 1987
1. Il prezzo minimo della barbabietola A valido nella Comunità, esclusi la Spagna e il Portogallo, è fissato per una tonnellata a 40,07 ECU. 2. Il prezzo minimo della barbabietola B valido nella Comunità, esclusi la Spagna e il Portogallo, è fissato per una tonnellata a 24,74 ECU.
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