Art. 6
In vigore dal 2 lug 1987
1. Per la campagna di commercializzazione 1987/1988 l'importo massimo di cui all'articolo 28, paragrafo 4, secondo comma, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1785/81 è portato al 37,5 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco. 2. Per la campagna di commercializzazione 1987/1988 il prezzo minimo della barbabietola B di cui all', paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 è pari al 60,5 % del prezzo di base della barbabietola.
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