Art. 1
In vigore dal 2 lug 1987
Per le zone deficitarie della Comunità, escluso il Portogallo, il prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco è fissato per 100 chilogrammi a:a) 55,39 ECU per tutte le zone del Regno Unito,b)55,39 ECU per tutte le zone dell'Irlanda,c)56,12 ECU per tutte le zone dell'Italia.
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