Art. 3

Art. 3

In vigore dal 2 lug 1987
1. Il prezzo minimo della barbabietola A valido nella Comunità, esclusi la Spagna e il Portogallo, è fissato per una tonnellata a 40,07 ECU. 2. Il prezzo minimo della barbabietola B valido nella Comunità, esclusi la Spagna e il Portogallo, è fissato per una tonnellata a 24,74 ECU.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:1913:oj#art-3