Art. 5
In vigore dal 16 giu 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile:
- a decorrere dal 1o maggio 1987, per il contingente di cui all', numero d'ordine 09.2765;
- a decorrere dalla data di entrata in vigore, per gli altri contingenti.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. DE KEERSMAEKER
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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