Art. 2

In vigore dal 16 giu 1987
1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni opportune affinché i prelievi da essi effettuati in applicazione dell', paragrafo 4 rendano possibili le imputazioni, senza discontinuità alle loro parti cumulate dei contingenti comunitari. 2. Ogni Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso ai contingenti fino a quando il saldo dei volumi contingentali lo consente. 3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sui loro prelievi delle importazioni dei prodotti in questione, man mano che i prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica. 4. Il grado di esaurimento dei contingenti è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni di cui al paragrafo 3.
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