Art. 5

Art. 5

In vigore dal 16 giu 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile: - a decorrere dal 1o maggio 1987, per il contingente di cui all', numero d'ordine 09.2765; - a decorrere dalla data di entrata in vigore, per gli altri contingenti. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 1987. Per il Consiglio Il Presidente P. DE KEERSMAEKER
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