Art. 3
In vigore dal 10 giu 1987
I bilanci degli Stati membri sullo stato sanitario delle foreste sono elaborati annualmente, in particolare sulla base dei dati della rete comunitaria di posti d'osservazione e di ogni altra rete rappresentativa a livello nazionale o regionale cui si applichi la metodologia definita nell'allegato I.
Tali bilanci contengono i dati indicati nell'allegato III.
I bilanci sono trasmessi alla Commissione al più tardi il 15 gennaio di ogni anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:1696:oj#art-3